anche se il quesito è un pò datato...
agenzia50 ha scritto correttamente. Le norme di riferimento sono:
- R.D. 1736 del 1933, art. 82,83,84,86
- Cassazione, 10 giugno 2013, sez. III, n. 14531 che aggiorna e definisce meglio le disposizioni
-purtroppo l'ABF (Arbitro Bancario Finanziario)- Decisione N. 1421 del 08 luglio 2011- complica le cose adducendo che la banca a cui riferirsi è SOLO quella che ha emesso l'assegno (sede o filiali).
Ecco la "procedura" da seguire anche solo per una questione di PRINCIPIO (parola dimenticata dagli italiani):
In sintesi, il bancario/direttore di filiale di turno rifiuta categoricamente il pagamento dell'AC nonostante l'effetto è vero e valido e il beneficiario è legittimo possessore di documento identificativo valido? (Attenzione: dopo qualche minuto diventano aggressivi e offensivi):
1) chiamare la GdF e spiegare loro molto bene la situazione. Procederanno all'identificazione e cercheranno di convincere i malcapitati che loro malgrado devono pagare. Se non sono folli accettano. Altrimenti:
2) recarsi presso la stessa filiale accompagnato da un Notaio che, accertato il rifiuto della banca di provvedere al pagamento richiesto, eleverà nei confronti di essa il PROTESTO citato nel R.D. 1736/1933 (vedi sopra), iscrivendo l’istituto di credito nell’apposito Pubblico Registro dei Protesti, con tutte le gravissime conseguenze del caso. Contestualmente aprire una Denuncia Penale Personale nei confronti del malcapitato, con la motivazione di "calunnia e diffamazione per malafede" allegando il Verbale della GdF, l'ammontare dell'onorario del Notaio, dell'Avvocato (quasi mai necessario: pagano prima), e i danni morali e materiali subiti.
Di solito dopo il Verbbale della GdF accettano di pagare. Altrimenti non esitare e presentarsi col Notaio, senza timore perché le Leggi ci sono e devono essere rispettate da tutti. Banche comprese.